Art. 12.
(Unione civile).

      1. Dopo l'articolo 455-quater del codice civile, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, al titolo XIV-ter del medesimo codice, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 455-quinquies. - (Unione civile). - Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate "parti dell'unione civile", che intendono legarsi o sono legate da comunione di vita materiale e spirituale, possono contrarre un'unione civile per organizzare la loro vita comune».

 

Pag. 10